Questo è un promemoria per lo scommettitore in quanto ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del 15 giugno 2000 art.2 comma 4 ... "il concessionario provvede, in luogo della stampa della ricevuta, all'immediato aggiornamento del conto personale dello scommettitore mediante registrazione della scommessa completa di tutti i suoi caratteri identificativi, nonchè alla comunicazione allo scommettitore dell'avvenuta accettazione mediante indicazione del numero assegnato alla stessa dal sistema". Questo promemoria non è una ricevuta di gioco valida per la riscossione della vincita.